La Separazione Personale è un elemento essenziale per l’eventuale successiva richiesta di divorzio, e può essere chiesta per (anche se queste categorie vengono sempre interpretate in modo molto ampio):
– intollerabilità della prosecuzione della convivenza; – grave pregiudizio per l’educazione dei figli.
I procedimenti per addivenire alla separazione sono due:
– Separazione consensuale, che consiste in un accordo tra i coniugi per regolamentare l’instaurando regime di separazione personale;
– Separazione giudiziale, un vero e proprio processo volto a risolvere i litigi tra i coniugi riguardanti la regolamentazione dell’instaurando regime di separazione personale.
Da tali situazioni, pur restando inalterato il vincolo matrimoniale, deriva la cessazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio.
Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, invece, la prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (se in sede matrimoniale si è optato di scegliere per il regime di comunione dei beni).
Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Se la coppia non ha figli minori, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto in tal senso. Si dovrà invece, in caso di mancato accordo, effettuare un distinguo tra due situazioni: qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.
Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, salvo il caso di separazione giudiziale con addebito pronunciata con sentenza definitiva, resterà titolare anche dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto.
Avvenuta la separazione, e decorso il periodo previsto dalla legge a seconda dei casi, si potrà procedere con il procedimento volto ad ottenere il divorzio.
Divorzi
Il Divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso di matrimonio religioso si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo personale la principale conseguenza del venir meno dello status di coniuge è la definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (artt. 51, 143, 149 c.c.) ed il recupero dello stato libero per entrambi i coniugi, seppur solo per l’ordinamento civile: infatti nei matrimoni c.d. concordatari, il sacramento del matrimonio è indissolubile per la Chiesa. Alla moglie, sarà inibito l’uso del cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi, dopo aver accertato la sussistenza di un interesse meritevole di tutela suo o dei figli.
Nel momento in cui uno dei due coniugi va in pensione, qualora l’altro percepisca l’assegno divorzile e non si sia risposato civilmente, a quest’ultimo spetta una quota dell’indennità di fine rapporto di cui è titolare l’altro, anche se l’indennità matura dopo la sentenza, purché non prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (Corte Costituzionale sent. n. 23 del 1991 e Cass. Civ. sent. n. 1222 del 2000).
In caso di morte dell’ex coniuge il divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non dovrebbe poter vantare alcun diritto sull’eredità. Il legislatore, tuttavia, ha previsto che se taluno muore senza lasciare un coniuge superstite, la la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge, a patto che quest’ultimo avesse diritto a percepire l’assegno divorzile in virtù di una pronuncia giurisdizionale. L’eventuale stato di bisogno del coniuge attuale e dell’ex coniuge, in caso di compresenza, è ago della bilancia per la decisione del giudice.
Sotto il profilo strettamente patrimoniale, infine, il divorzio determina la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale (ex art. 171 c.c.) e della comunione legale dei beni (ex art. 191 c.c.), sempre che tale effetto non fosse già scaturito dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché il venir meno della partecipazione dell’ex coniuge all’eventuale impresa familiare (art. 230 bis c.c.).